Art. 4.
(Competenze delle regioni).

      1. In conformità ai princìpi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla presente legge le regioni disciplinano l'attività professionale di pizzaiolo e, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i contenuti tecnico-culturali e l'organizzazione dell'esame di cui all'articolo 3, comma 1, individuando i criteri di preparazione tecnico-culturali ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale di cui al medesimo articolo 3 in maniera uniforme sul territorio nazionale.
      2. Le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo del settore e definiscono i princìpi per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei comuni.
      3. L'attività svolta dalle regioni ai sensi del comma 2 è volta al conseguimento delle seguenti finalità:

          a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di pizzeria, anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le altre attività di servizio e con le attività commerciali;

          b) favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la migliore qualità dei servizi concernenti l'attività di pizzaiolo per il consumatore, anche attraverso l'adozione di un sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di svolgimento dei medesimi servizi;

          c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza e alle condizioni sanitarie per gli addetti;

          d) garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore, prevedendo, anche con il coinvolgimento degli enti locali, una specifica disciplina concernente il regime autorizzativo e il

 

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procedimento amministrativo di avvio dell'attività.

      4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.